Sisma Emilia: continuano gli
incontri di confronto coi cittadini

L'iniziativa "Terremoto, parliamone insieme", iniziata a giugno, prosegue la sua attività: singoli incontri nei comuni colpiti dal sisma nei quali i cittadini possono rivolgere domande alle istituzioni

Dall'11 giugno è stato avviato un ciclo di appuntamenti, sotto il nome di "Terremoto, parliamone insieme", in cui la cittadinanza incontra le autorità competenti in materia di sismicità e può rivolgervi domande e dubbi.

L'iniziativa è stata promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisia e Vulcanologia), in collaborazione con la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, il Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna e le organizzazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio. I singoli incontri vengono organizzati sulla base delle richieste avanzate da parte dei Sindaci dei Comuni interessati.

L'obiettivo è appunto quello di coinvolgere la comunità dei territori colpiti dal terremoto in un confronto diretto con rappresentanti delle istituzioni ed esperti di rischio sismico.

Durante gli incontri vengono approfondite le caratteristiche del fenomeno fisico del terremoto e i suoi effetti, i comportamenti corretti da adottare in situazioni di rischio, e le iniziative messe in campo per superare l'emergenza.
Per quanti siano interessati a partecipare, a questo link è possibile visionare il calendario dei prossimi incontri in programma.

Riportiamo di seguito alcune delle domande che più di frequente vengono poste durante questi incontri e le rispettive risposte:

Come posso essere sicuro della mia abitazione?

Prima di tutto devi informarti se l'edificio in cui si trova la tua abitazione sia stato progettato e realizzato rispettando la normativa antisismica, cioè sapere se il territorio del comune in cui vivi è classificato sismico e se l'anno di costruzione della casa è successivo all'anno in cui è avvenuta questa classificazione. Per essere pienamente sicuro della capacità che ha il tuo edificio di resistere ai terremoti - in particolare, nel caso non sia antisismico - devi affidarti ad un tecnico esperto di ingegneria sismica, in modo da farti indicare se e cosa fare per aumentare il suo livello di protezione sismica e quindi di sicurezza.

Perché crollano anche le case di cemento armato?

Uno dei tanti modi di realizzare la struttura portante di una costruzione è il cemento armato, che viene usato da alcune decine di anni, ed è quindi un materiale relativamente recente. Un altro modo di costruire un edificio, che viene usato da molto più tempo, è la muratura di pietra naturale o mattoni. Quando si verifica un terremoto, ciascuna tipologia edilizia risponde in modo diverso in funzione dei materiali che la costituiscono, della loro qualità e di come sono stati disposti a formare la struttura portante. Poiché la muratura è un materiale più "vecchio", si pensa che sia più vulnerabile ai terremoti rispetto ad altri materiali, ma in realtà anche un edificio costruito in cemento armato può danneggiarsi gravemente fino a crollare senza una corretta e adeguata progettazione, realizzazione e manutenzione.

Gli edifici risultati agibili dal controllo dopo le due forti scosse, potrebbero avere subito danni con la sequenza sismica in atto?

Se un edificio è stato giudicato agibile significa che è in grado di sopportare terremoti almeno di pari intensità alla scossa più forte subita. Pertanto, se la parte strutturale di un edificio non ha subito danni significativi dopo le due forti scosse del 20 e 29 maggio, è in grado di sopportare senza conseguenze importanti le scosse di minore intensità della sequenza sismica, anche se numerose.

Come è possibile che nonostante gli evidenti danni subiti dalla mia abitazione, secondo la scheda Aedes l'immobile risulti agibile? Nonostante ciò, i tecnici ci invitano a non rientrare in casa, perché?

Se un edificio viene valutato "agibile", da un punto di vista tecnico è un edificio nel quale è possibile tornare ad abitare, salvo il rispetto di specifiche ordinanze sindacali che potrebbero fissare termini e modalità per il rientro della popolazione negli edifici dichiarati agibili. In generale, il danno a un edificio può essere di due tipi: strutturale e non strutturale. Il danno strutturale riguarda la struttura ed è un danno che, al verificarsi di altri eventi anche di modesta entità, potrebbe portare anche al collasso della struttura stessa o ad un maggiore danneggiamento. Il danno non strutturale, invece, è il danneggiamento di quegli elementi che non hanno funzione portante, ma servono a dividere la superficie interna (tramezzi) e a separarla dall'esterno (tamponature). Il danno di tipo non strutturale, in mancanza di vulnerabilità elevata e di danni alla struttura, potrebbe portare comunque a una valutazione di agibilità del tipo "agibile con interventi". Questo giudizio indica che la struttura è agibile per la componente strutturale, ma non abitabile se prima non vengono effettuati interventi per la messa in sicurezza e/o il ripristino degli elementi che hanno subito danni non strutturali. In questo caso, quindi, l'immobile in realtà non è giudicato "agibile", ma "agibile con interventi": di fatto si tratta di un giudizio di "inagibilità" anche se temporanea.

Perché si costruisce ancora con muratura portante e non con struttura a pilastri?

In generale, la struttura portante di un edificio può essere realizzata efficacemente usando diversi materiali (muratura, cemento armato, acciaio, legno, ecc ...); l'importante è che sia progettata e realizzata considerando tutte le sollecitazioni a cui può essere sottoposta (neve, vento, terremoto, ecc...). In caso di terremoto, gli edifici con struttura portante in muratura hanno un buon comportamento se sono stati progettati e realizzati con criteri antisismici, facendo attenzione ai collegamenti tra le pareti e tra le pareti e il solaio e alla qualità e disposizione dei materiali di base (pietre e malta). La tecnica costruttiva in muratura portante è però adatta a edifici di dimensione limitata, es. 2 o 3 piani.

Quando un edificio si può considerare antisismico?

Quando è stato progettato e realizzato con criteri antisismici. Questo non significa che gli edifici progettati senza criteri antisismici siano completamente privi di resistenza ai terremoti e, dunque, destinati a crollare. Se così fosse tutti gli edifici costruiti senza rispettare le norme antisismiche dovrebbero crollare durante un terremoto, come ad esempio, nell'area interessata dalla sequenza sismica emiliana, gli edifici costruiti prima del 2003, anno della prima classificazione sismica di quel territorio e quindi di introduzione dell'obbligo del rispetto di specifiche regole per le costruzioni. La differenza fondamentale è che in un edificio antisismico, che comunque non è "invulnerabile", la resistenza alle azioni sismiche è chiaramente maggiore ed è garantita.

Le verifiche di agibilità sono attendibili?

La valutazione di agibilità è una procedura formulata principalmente sulla base di tre aspetti: il danno causato dal terremoto, la vulnerabilità propria dell'edificio e la vulnerabilità indotta da altre cause (es. presenza di un edificio vicino danneggiato). Il giudizio segue una procedura (scheda di agibilità), che tiene conto di tutti questi aspetti. La sua attendibilità è quindi legata alla corretta identificazione di queste variabili, sulla base della procedura riportata nella scheda di agibilità. La valutazione di agibilità è una valutazione temporanea e speditiva basata essenzialmente su un rilievo a vista che non può essere paragonato ad una valutazione di sicurezza secondo le norme tecniche.

Se la mia casa è stata costruita male cosa posso fare per migliorarla?

Se la mia casa è costruita male posso innanzitutto farla esaminare con attenzione da un tecnico esperto di ingegneria sismica, in modo che possa confermare ed individuare la presenza di punti deboli e quindi la propensione che ha l'edifico a danneggiarsi. Successivamente, se necessario, posso rivolgermi a un tecnico per predisporre un progetto ed intervenire sui punti deboli per rendere più sicura la mia casa.

In seguito a sopralluogo, la mia casa è stata giudicata agibile (A). Dopo le numerose scosse che si sono susseguite in questi giorni, la mia casa può ancora essere giudicata sicura?

Se l'edificio è stato giudicato agibile significa che è in grado di sopportare terremoti almeno di intensità pari alla scossa più forte subita. Quindi, se la parte strutturale è stata giudicata sicura, l'edificio è in grado di sopportare scosse successive di minore o pari intensità.

Se gli interventi di adeguamento sismico sono costosi, quali altri interventi a più basso costo è posso attuare per rendere più sicura la mia casa?

In parte, la sicurezza della tua casa dipende da quanto e come spendi per aumentarla. Interventi sull'intera struttura che portino ad un totale adeguamento sismico dell'immobile possono essere molto costosi, fino a richiedere somme paragonabili al costo di costruzione dell'immobile stesso. Per ridurre questi costi puoi fare interventi più mirati e contenuti (rinforzi locali, miglioramento sismico), che, comunque, assicurano un incremento del livello di sicurezza rispetto al terremoto (es. sostituzione di vecchi tetti in legno o inserimento di catene in vecchi edifici in muratura, rinforzo locale di pilastri in edifici in cemento armato, ecc.). Sono interventi che richiedono un accurato studio a monte per individuare i punti deboli e valutare la risposta al terremoto dell'edificio in seguito agli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico.

Qual è la procedura per far verificare l'edificio in cui ha sede un'attività produttiva non assimilabile a capannone?

Per le attività produttive che hanno sede in edifici che non si presentano come capannoni (mancanza di continuità strutturale, grandi luci, in genere con un sviluppo su un unico piano) e che non sono collocati nei comuni dell'allegato 1 al dl 74 del 6 giugno 2012 va applicata la procedura prevista per gli edifici ordinari. Questa prevede che la richiesta di sopralluogo sia presentata al Comune attraverso il modulo I1 bis disponibile sul sito della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna.

Quali interventi possono essere realizzati su una casa che ha subito danni?

Gli interventi devono essere progettati considerando due aspetti: il danno subito e la vulnerabilità propria dell'edificio. Gli interventi devono essere di riparazione del danno, ma devono anche essere finalizzati al miglioramento e/o all'adeguamento sismico dell'edifico.

La procedura per la verifica delle attività produttive tipo capannoni, vale anche per scuole e ospedali?

La procedura prevista all'art. 3, commi dal 7 al 10, del DL 74/2012 vale solo per edifici destinati ad attività produttive.

Qual è la procedura per far verificare l'edificio in cui ha sede un'attività produttiva tipo capannone?

Per le attività produttive che si svolgono in edifici simili ai capannoni industriali (mancanza di continuità strutturale, grandi luci, in genere con un sviluppo su un unico piano) e che ricadono nei comuni elencati nell'allegato 1 al decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, il titolare dell'attività deve chiedere ad un professionista abilitato di fare una verifica di sicurezza dell'edificio secondo le norme tecniche in vigore. Dopo la verifica, il tecnico fornisce al titolare una relazione, chiamata relazione per il committente, nella quale evidenzia se l'edificio può continuare ad essere utilizzato nello stato attuale, o se devono essere effettuati interventi di rafforzamento con particolare riferimento a tre aspetti:

1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

3) presenza di scaffalature non vincolate che contengono materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

Se l'edificio può continuare ad essere utilizzato, per la ripresa delle attività occorre il rilascio di un certificato di agibilità provvisorio da parte del tecnico. Se invece devono essere fatti interventi sull'edificio, il tecnico incaricato definisce gli interventi necessari alla messa in sicurezza ed, eventualmente - entro sei mesi dall'8 giugno 2012 (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del dl 74/2012) - prepara un progetto che consenta di raggiungere un livello di sicurezza pari almeno al 60% di quello richiesto ad una nuova costruzione. I lavori previsti dal progetto devono essere eseguiti entro i successivi 18 mesi.


Redazione/sm
Fonte: Dipartimento della Protezione Civile