''Stato di emergenza'' e ''stato di calamita' naturale'': due strumenti diversi e non equiparabili

Lo stato di emergenza nazionale e quello di calamità naturale sono due cose diverse e ben distinte. In questi giorni segnati da varie calamità ed emergenze il Dipartimento della Protezione civile ha voluto ricordarne differenze e caratteristiche

Il Dipartimento nazionale della Protezione civile, in una nota di oggi, ha  voluto sottolineare la differenza fra la definizione di "stato di emergenza" e "stato di calamità naturale": troppo spesso infatti i due termini vengono usati, sia dai media sia da rappresentati delle istituzioni locali,  come equivalenti o sostanzialmente simili. Cosi non è, anzi si tratta di due situazioni molto differenti come chiaramente spiega la nota del DPC, che a seguire riportiamo:

"Negli ultimi giorni, in riferimento ai numerosi eventi alluvionali che hanno interessato diverse zone del Paese - scrive il Dipartimento -  si è fatta parecchia confusione tra dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e riconoscimento dello stato di calamità naturale. Essi non sono affatto strumenti equivalenti o interscambiabili; per evitare ulteriori incomprensioni anche tra rappresentanti delle istituzioni, crediamo sia utile ricordarne sinteticamente la differenza.

Quanto attiene all'ambito del sistema di protezione civile è lo stato di emergenza, istituto previsto dall'art. 5 della legge 225 del 1992. Lo stato di emergenza - che può avere una durata di 180 giorni prorogabili per altrettanti una sola volta - viene deliberato, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, dal Consiglio dei Ministri e prevede il potere di ordinanza posto in capo proprio al Capo del Dipartimento. La delibera del Consiglio dei Ministri individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza: assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, interventi per ridurre il rischio residuo, ovviamente nel limite delle risorse messe a disposizione. È poi il Commissario nominato dal Capo del Dipartimento a dover provvedere a una ricognizione dei danni, pubblici e privati, ricognizione che viene poi portata all'attenzione del Consiglio dei Ministri che valuta se e quante ulteriori risorse stanziare proprio per il ristoro dei danni.

Lo stato di calamità, invece, è uno strumento legato esclusivamente al settore agricolo: il suo riconoscimento, infatti, avviene per mezzo di un decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, su proposta della Regione coinvolta".

"È evidente, quindi - conclude la nota del DPC -, non solo che stato di emergenza nazionale e stato di calamità naturale sono due strumenti differenti, ma che non c'è alcun rapporto di dipendenza tra essi; in particolare, è utile sottolineare che non esiste alcuno stato di calamità sovraordinato rispetto allo stato di emergenza che possa garantire ai cittadini colpiti dalle calamità fondi o procedure più rapide di quelle disciplinate dalla legge 225 del 1992".

red/pc
(fonte: DPC)