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Cassazione: "Legittimo il sequestro per le scuole anche se a rischio sismico lieve"

Una sentenza della Suprema Corte su un caso avvenuto a Roccastrada, in provincia di Grosseto, dove il sindaco aveva ottenuto la riapertura di una scuola a "leggero" rischio sismico

I terremoti sono imprevedibili e per questo motivo i sindaci non possono opporsi al sequestro delle scuole che, pur trovandosi in zone a basso rischio sismico, sono a ipotetico rischio crollo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha accolto un ricorso della procura di Grosseto contro il dissequestro della scuola della frazione di Ribolla ottenuto dal sindaco di Roccastrada (GR).

Il sindaco,
indagato per omissione di atti di ufficio per non aver chiuso la scuola "nonostante dal certificato di idoneità statica dell'immobile, redatto il 28 giugno 2013, ne emergesse la non idoneità sismica", aveva fatto ricorso contro il sequestro della scuola primaria e secondaria disposto dal pm di Grosseto. Il tribunale del riesame lo aveva accolto il 26 aprile e aveva tolto i sigilli all'istituto. L'ordinanza rilevava che "in applicazione del cosiddetto indicatore del rischio di collasso previsto dalle 'Norme tecniche per le costruzioni' emanate con decreto il 14 gennaio 2008", dal certificato di idoneità statica "il rischio sismico era risultato pari a 0,985 registrando in tal modo una inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici soddisfatti al raggiungimento del valore '1'". Secondo il riesame, era insussistente "un pericolo concreto ed attuale di crollo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo del bene secondo destinazione d'uso, avuto riguardo all'attività scolastica svolta ininterrottamente dalla fine degli anni sessanta".

La Procura di Grosseto ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il pericolo per la incolumità pubblica stando "nella non prevedibilità dei terremoti, doveva intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall'esistenza di un pericolo in concreto". Nessun rilievo, secondo il pm, andava attribuito alla circostanza che l'edificio insistesse su un territorio classificato a bassa sismicità o che l'inadeguatezza dell'immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 190/2018 depositata ieri, ha annullato il provvedimento del riesame sottolineando che "la inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest'ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo". Ora il tribunale del riesame dovrà rivalutare, sulla base di quanto stabilito dalla Cassazione, il dissequestro.

red/mn

(fonte: Il Tirreno)